UNPLI UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA
Protocollo d’intesa tra l’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – (in seguito denominata ANCI) con Sede Legale in Roma, Via dei Prefetti, 46, codice fiscale 0000080118510587, legalmente rappresentata dal vice Presidente Vicario On. Roberto Pella, su delega del Presidente pro-tempore Ing. Antonio Decaro e l’UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA APS (in seguito denominata UNPLI) con Sede Legale in Roma, Piazza Flavio Biondo 13, codice fiscale 91031800583, legalmente rappresentata dal Sig. Antonino La Spina (Presidente pro tempore);
Premesso che
- L’Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia (di seguito UNPLI) a l’unica rete associativa nazionale che raggruppa e rappresenta le Pro Loco nei Comuni Italiani;
- L’ANCI, come definito nello statuto dell’associazione, costituisce il sistema della rappresentanza di comuni, città metropolitane ed enti di derivazione comunale, di cui promuove lo sviluppo e la crescita, e ne rappresenta gli interessi, anche nei rapporti con altre istituzioni e amministrazioni;
- I Comuni, con it supporto delle Pro Loco intraprendono da tempo azioni tese a valorizzare
la cultura locale e a rafforzare i valori identitari del territorio, anche in relazione alto
sviluppo del turismo sostenibile; - L’UNPLI, per il tramite delle singole Pro Loco, ha, tra l’altro, la finalità di promuovere il territorio attraverso Ia tutela e Ia valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, delle tradizioni locali e delle produzioni tipiche che vengono fatte conoscere al pubblico anche attraverso l’organizzazione di sagre connotate sovente dal nome del prodotto/tradizione.
Considerato che
- Le Pro Loco costituiscono nel territorio un riferimento insostituibile per l’aggregazione
sociale, perseguono la cultura dell’accoglienza, sono sensibili sentinelle ambientali e sono storicamente disponibili alla gestione di beni e strutture the diversamente non sarebbero in alcun modo fruibili; - L’ANCI riconosce e condivide l’importanza delle iniziative organizzate delle Pro Loco, come
testimoniato anche dal primo Protocollo d’Intesa, sottoscritto nel 2003.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art .1 (Valore delle premesse)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d’intesa.
Art. 2
(Oggetto e finalita)
Le parti concordano di promuovere in tutte le sedi istituzionali la sensibilizzazione generale nei confronti del grande patrimonio culturale dell’Italia cosiddetta “minore”, con particolare attenzione ai piccoli Comuni e alle “aree interne”, individuando una specifica giornata dedicata alla salvaguardia dell’intero patrimonio immateriale cosi come ben definito dalla risoluzione dell’UNESCO.
Art.3 (Impegni di UNPLI)
L’UNPLI, si impegna a realizzare ogni anno con oneri a suo carico — direttamente o attraverso Ia collaborazione di esperti – un Seminario di formazione/informazione – su tematiche relative alla promozione ed alla valorizzazione del patrimonio turistico locale. L’UNPLI si impegna a rendere disponibile tutta Ia propria conoscenza ed esperienza nell’organizzazione di eventi e a stimolare Ia disponibilità dei collaboratori volontari delle Pro Loco a tutte le iniziative di interesse comune.
Art.4 (Impegni di ANCI)
L’ANCI promuove presso le Regioni e le Province autonome nelle sue articolazioni territoriali, il ruolo di UNPLI quale interlocutore nella programmazione turistica e nella tenuta degli albi delle Pro Loco. L’ANCI promuove il riconoscimento delle Pro Loco del territorio come interlocutori primari e diretti dei Comuni per la realizzazione delle varie iniziative di promozione culturale e turistica.
L’ANCI si impegna a proporre, nell’ambito della normativa di settore, l’utilizzo ad uso gratuito da parte delle PRO LOCO dei beni demaniali o di altra proprietà pubblica da destinarsi ad attività istituzionali delle stesse o comunque alle finalità di pubblico interesse di cui alle premesse del presente protocollo.
Art.5 (Impegni congiunti delle Parti)
Le parti si impegnano a:
– sensibilizzare i propri associati per l’istituzione, in ogni Comune, di un “Tavolo permanente per il Territorio” coordinato dal Sindaco o da un suo delegato, finalizzato alla programmazione congiunta degli eventi di promozione e sviluppo del medesimo;
– instaurare una collaborazione proficua tra le strutture regionali ANCI e le rappresentanze territoriali UNPLI, essa sarà scandita da incontri periodici (1 — 2 volte l’anno ) nel corso dei quali valutare i rispettivi calendari degli eventi ed i possibili ambiti di cooperazione.
– avviare attività di promozione sulle forme di collaborazione pubblico-privato per la valorizzazione culturale, con particolare riferimento ai temi della Coprogettazione e Coprogrammazione previsti dalla Riforma del Terzo Settore e dal Partenariati Speciali previsti dall’art. 15 del Codice dei Contratti Pubblici;
ANCI e UNPLI si impegnano altresì, in relazione ai propri contatti e relative opportunità, a dare la massima diffusione con ogni mezzo e in ogni sede al presente Protocollo d’Intesa.
Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere la collaborazione regolata dal presente Protocollo d’intesa e l’immagine di ciascuna di esse.
Art.6 (Comitato paritetico)
Al fine della promozione, dell’adempimento e della realizzazione delle attività previste dal presente Protocollo di intesa, le parti istituiscono un Comitato paritetico nazionale formato da tre rappresentanti di ANCI e tre rappresentanti di UNPLI.
La partecipazione al Comitato 6 a titolo gratuito e senza alcun onere per le Parti.
Art. 7 (Oneri finanziari)
La stipula del presente Protocollo di Intesa a titolo non oneroso e non comporta alcun onere finanziario di una parte a vantaggio dell’altra, non ha alcuna finalità commerciale e non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le Parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.
Art. 8 (Durata)
I presente Protocollo ha validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere modificato o integrato nel corso della sua vigenza, d’accordo tutte le parti esclusivamente in forma scritta.
II Protocollo cesserà parimenti di avere effetto qualora, nel corso della sua durata, le Parti, singolarmente o di comune accordo, constatino it venir meno delle condizioni per proseguire tale collaborazione, impegnandosi a dare un preavviso scritto di 30 giorni a mezzo A/R o PEC.
II presente protocollo d’intesa alla scadenza potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le Parti. E escluso iI rinnovo tacito. Qualsiasi modifica al presente Protocollo non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.
Art. 9 (Utilizzo dei loghi)
Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi, ed pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo Ia denominazione e/o it marchio e/o logo di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria. Alla scadenza del presente Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, pit) utilizzare in abbinamento con it proprio, it marchio, Ia denominazione o il logo della controparte, ne utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto.
Nell’ambito della realizzazione delle attività individuate all’art. 2 del Presente Protocollo d’intesa, UNPLI potrà richiedere l’uso del logo di ANCI. La relativa autorizzazione verrà rilasciata da ANCI nelle forme stabilite dal
“Regolamento per l’uso del Marchio ANCI”, disponibile sul sito internet istituzionale
www.anci.it, del quale UNPLI, con la sottoscrizione in calce al presente Protocollo, dichiara
sin d’ora di aver preso visione e di accettare integralmente lo stesso.
II presente Protocollo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a diritti d’autore e/o marchi e/o loghi dell’altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale le Parti concordano di stipulare separati accordi scritti che delineeranno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.
Art. 10 (Consenso al trattamento dei dati)
Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo unicamente per le finalità connesse all’esecuzione dello stesso, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall’attuazione degli impegni assunti con it presente Protocollo.
Articolo 11 (Disposizioni generali)
Del presente Protocollo verranno redatti due originali, di cui ogni parte conserverà un esempla re.
Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni del presente Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC e indirizzata a:
– ANCI — Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Via dei Prefetti, 46, 00186 Roma
– anci@pec.anci.it
– UNPLI – UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA APS, Piazza Flavio Biondo 13 —00153
Roma – unpli@oec.unioneproloco.it
Art. 12 (Foro competente)
In caso di controversie relative all’interpretazione o esecuzione del presente Protocollo, le Parti si impegnano alla risoluzione amichevole delle stesse.
Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Roma.
Letto, confermato e sottoscritto
Roma, 15 Novembre 2022
UNPLI — Unione Nazionale Pro Loco d’Italia APS Associazione Nazionale Comuni Italiani
II Presidente II Vice Presidente V.
Antonino La Spina Roberto Pella